STATUTO DEL “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI”
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l’associazione non riconosciuta denominata
"Associazione Sportiva Dilettantistica COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI" con sede in Lodi, Piazzale degli Sport SNC, la
quale è retta dal seguente statuto.
L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei
luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.
Art. 2 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione è apartitica, ha carattere volontario e non
ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività
associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o
capitale, salvo che questo sia imposto dalla Legge.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché
all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione è regolarmente affiliata:
a) alla Federazione Italiana Tiro con L'Arco al numero
04-139 ed iscritta nel registro C.O.N.I.,
della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri
circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
ART. 3 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 4 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha per oggetto esclusivo l’esercizio di
attività sportive e in particolare la formazione, la
preparazione e la gestione di squadre di tiro con l'arco,
nonché la promozione e lo svolgimento dell’attività sportiva
in genere, attraverso la partecipazione a campionati e
l’organizzazione di gare, tornei, con le finalità e con
l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I.,
della FITARCO e dei suoi organi.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle
accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione si
propone, inoltre, i seguenti scopi:
a) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività
culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine
di favorire i contatti fra i Soci;
b) l'organizzazione e la rappresentanza di manifestazioni
sportive, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di
animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che
privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed
enti pubblici e privati;
c) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità
sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo
libero;
d) la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti
pubblici e privati;
e) la realizzazione di servizi e strutture per lo
svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di
lettura, ludoteca, videoteca, bar interno, ecc.;
f) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi,
viaggi corsi, centri di studio e addestramento nel campo
sportivo, educativo, ricreativo, turistico, musicale e del
tempo libero;
g) l'Edizione e diffusione di rivistre, e di ogni altra
pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.
E’ espressamente esclusa ogni attività professionistica ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I fondi con i quali l’associazione sportiva provvede alla
propria amministrazione sono:
1. le quote dei soci; 2. i contributi di Enti e Società ; 3.
le eventuali donazioni; 4. i proventi da gestioni o
iniziative, stabili od occasionali.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale.
SOCI
ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI
Sono Soci coloro che fanno domanda di ammissione al
Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte
dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri
residenti in Italia di sentimenti e comportamento
democratici. Per i minori è necessario l’assenso di un
genitore.
Potranno inoltre essere Soci Associazioni e Circoli aventi
attività e scopi non in contrasto con quelli della presente
“Associazione”. Potranno, infine, essere soci enti pubblici
e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed
umanitari.
Le modalità di iscrizione all’associazione sono precisate
nell’apposito regolamento predisposto dal consiglio
direttivo.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente
aggiornato dal segretario generale in un apposito registro,
sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.
ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei Soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci
è delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad
osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento
interno, le disposizioni del consiglio direttivo.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non
abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da
un genitore o da chi ne fa le veci.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando, in ogni caso il diritto di recesso.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del Socio che danneggi materialmente e moralmente
l’Associazione.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato
maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione.
Il Socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad
alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo.
ART. 7 - CATEGORIE DEI SOCI
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci onorari: coloro che si siano particolarmente
distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito
allo sviluppo dell’associazione;
b) Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase
costitutiva danno vita all’associazione;
c) Soci ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e
la quota mensile o annuale stabilita dall’associazione;
d) Soci atleti: coloro che praticano attività sportiva.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non
implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro
diritti nei confronti dell’associazione. Ciascun aderente,
in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla
vita dell’associazione.
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il versamento della
quota associativa, godono:
a) del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione;
b) dell’elettorato passivo e attivo;
c) del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.
La qualifica di Socio da diritto a frequentare le iniziative
indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo
le modalità stabilite.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o
al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo
dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota
associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,
degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate
dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre
due mesi dalla scadenza del versamento della quota
associativa annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali
all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla comunicazione
all’escluso e successiva annotazione nel libro Soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed
esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può,
entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, ricorrere
all’assemblea dei Soci il cui responso è insindacabile.
ART. 10 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea generale dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ prevista la carica di Presidente Onorario eletto per
acclamazione dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto
ad alcun compenso.
Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennali.
ASSEMBLEA
ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria,
che straordinaria, tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto
ad un voto.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una
volta all’anno entro il sesto mese dalla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario consuntivo, per l’eventuale rinnovo
delle cariche sociali e per presentare il bilancio
preventivo in corso.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede
ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al presidente di almeno un
terzo dei soci.
ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un
avviso da esporre presso la sede dell’associazione e
contestuale comunicazione spedita agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno 15
giorni prima della data di convocazione, in casi di urgenza
il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
ART. 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
dei soci (fisicamente o per delega).
In seconda convocazione essa è validamente costituita
qualunque sia la presenza dei soci presenti o rappresentati.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di
almeno i due terzi dei soci iscritti al libro Soci.
Ogni socio potrà intervenire in assemblea se in regola con i
pagamenti sociali e, potrà rappresentare con delega in calce
all’atto di convocazione, un solo altro socio avente diritto
al voto.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o,
in caso di sua assenza, dal vice presidente, e se fosse
necessario da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal
segretario generale in carica o, in sua assenza, e per
quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente
dell’assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga
opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale
dell’assemblea fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione con la maggioranza minima della metà più uno
dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata
subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in
seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due
terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal
voto.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo
se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a
tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.
Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato
dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta
straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati aventi diritto a voto
deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati,
dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le modalità ritenute più idonee dal
Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima
diffusione.
ART. 14 - FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su
decisione del presidente e per argomenti di particolare
importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre in questo
caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto,
qualunque sia la sua quota di adesione.
ART. 15 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui rendiconto economicofinanziario
consuntivo e preventivo e sulle relazioni del
consiglio direttivo;
b) la nomina del Presidente, i membri del consiglio
direttivo;
c) la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei
revisori dei conti;
d) deliberare sulle direttive d’ordine generale
dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da
svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal
consiglio direttivo;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere
ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio
direttivo;
in sede straordinaria
g) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio
direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è responsabile verso l’assemblea dei
soci della gestione sportiva dell’associazione ed ha il
compito di:
a) nominare il Vice-Presidente, il Segretario e il Dirigente
Responsabile;
b) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività
dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e
secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le
iniziative del caso;
c) predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da
sottoporre all’assemblea secondo le proposte della
presidenza;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio
direttivo;
f) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione
degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei
requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli
opportuni provvedimenti in caso contrario;
g) convocare l’assemblea dei Soci;
h) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione
di nuovi soci;
i) deliberare sull’adesione e partecipazione
dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private
che interessano l’attività dell’associazione stessa
designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
l) di redigere l’eventuale regolamento interno;
m) determinare il valore delle quote associative per
portarlo in approvazione all’Assemblea dei Soci.
Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni
può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive
o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci
e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per
alzata di mano, in base al numero dei presenti.
ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da 5 a 25 membri nominati
dall’assemblea ordinaria.
Tutto il consiglio direttivo, deve essere composto da soci.
Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e
comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo
delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere
riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed
in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro
impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della
metà, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere -
per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso
fino al limite statutario.
I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire
cariche sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistica nell’ambito della medesima disciplina. I
membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in
dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
I membri del consiglio direttivo decadranno qualora non
saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo
giustificazione approvata dal consiglio.
ART. 18 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica
convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando
lo richiedono tre componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza
del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del
consiglio designato dal presidente. Le riunioni del
consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso
telefonico o scritto, almeno sette giorni prima.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di
almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute
dal presidente, in sua assenza, da un consigliere designato
dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio
sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la
massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il
consiglio, con specifica delibera ha la facoltà di rendere
note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e
conveniente dare pubblicità.
REVISORI DEI CONTI
ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del
Consiglio Direttivo, sulla gestione economica-finanziaria
dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci
annuali.
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il presidente e i membri del collegio sono nominati
dall’assemblea ordinaria, durano in carica 4(quattro) anni e
sono rieleggibili.
Possono essere nominati revisori anche i non soci.
PRESIDENTE
ART. 20 - COMPITI DEL PRESIDENTE
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a
tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione
e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente
spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione
delle deliberazioni dell’assemblea del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte
dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso il
Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio
delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice
presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del
vice presidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento momentaneo del presidente.
ART. 21 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e dura in
carica 4(quattro) anni e comunque fino all’assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In
caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato
dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a
sostituire il presidente.
ART. 22 - LIBRI SOCIALI
Costituiscono libri sociali dell’Associazione:
- il libro SOCI
- il libro VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- il libro VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI
- il libro VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
I libri sociali, rilegati e con pagine numerate
progressivamente devono essere conservati nella sede
sociale. Della regolarità della loro tenuta sono
responsabili solidamente il Presidente ed il Segretario.
FINANZE E PATRIMONIO
ART. 23 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E MEZZI FINANZIARI
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili
ed immobili che pervengano all’associazione a qualsiasi
titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati
ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ART. 24 - ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto
dell’ammissione all’associazione nella misura fissata
dall’assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente
dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio
direttivo;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati
dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi del CONI, della FITARCO, da pubbliche
amministrazioni, enti locali e da enti in genere;
f) da introiti sportivi e da raccolte pubbliche effettuate
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita
dalle leggi.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica
soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.
ART. 25 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
All’associazione è vietato distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 26 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento
originario all’atto dell’ammissione e al versamento della
quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli
aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di
qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra
determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono
comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi
rivalutabili ne esigibili in nessun caso; nemmeno in caso di
scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo
particolare né per successione a titolo universale, né per
atto tra vivi né a causa di morte.
NORME FINALI E GENERALI
ART. 27 - ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio di ogni anno e
termina il 31 dicembre, per ogni esercizio è predisposto un
rendiconto preventivo e consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è
convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo
dell’esercizio precedente e del rendiconto preventivo del
successivo esercizio da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea. I rendiconto economico-finanziario debbono
restare depositati presso la sede dell’associazione nei
quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la
loro approvazione.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità
dell’associazione è affidata al segretario generale secondo
le direttive del presidente del consiglio direttivo.
ART. 28 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea
designerà uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non
soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui
saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di
utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono
la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i
Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le
regole previste dalla Federazione Italiana Tiro con l'Arco.
ART. 30 - RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa
rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di
competenza, alle norme statutarie e regolamenti della
Federazione Italiana Tiro con l'Arco.